Allerta riscaldamento: nuove regole per l’accensione degli impianti
Nuove regole per la gestione degli impianti termici di climatizzazione a gas: scopriamo cosa cambia e cosa dobbiamo aspettarci!
Novità per quanto riguarda l’accensione dei riscaldamenti! Sono stati definiti i nuovi limiti di tempo per la gestione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Oltre che all’abbassamento di un grado dei valori massimi delle temperature negli ambienti riscaldati, si applica il prossimo inverno. È stato previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Il ministero della Transizione ecologica ha chiarito che l’accensione degli impianti è stata abbassata di un’ora al giorno e il lasso di tempo della stagione invernale 2022-2023 è stato ridotto di 15 giorni.
Le condizioni climatiche permettono di autorizzare l’accensione degli impianti termici a gas anche superando il periodo indicato. Basta che duri una giornata ridotta. Il ministero ha inoltre aggiunto che Enea renderà noto un vademecum con le indicazioni per gestire in modo corretto la temperatura di riscaldamento.
Riscaldamenti: le zone
Le nuove disposizioni per l’accensione dei riscaldamenti disegnano una cartina divisa in zone: riportiamo di seguito la suddivisione:
- Zona A: dal 8 dicembre al 7 marzo per un totale di 5 ore al giorno. Questa specifica zona si trova presso Lampedusa e Porto Emedocle .
- Zona B: dal 8 dicembre al 23 marzo, per un totale di 7 ore al giorno. Zona presso Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani.
- Zona C: dal 22 novembre al 23 marzo, per un totale di 9 ore al giorno. Zona presso Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari.
- Zona D: dal 8 novembre al 7 aprile, per un totale di 11 ore al giorno. Zona presso Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano.
- Zona E: dal 22 ottobre al 7 aprile, per un totale di 13 ore al giorno. Zona presso Milano, Torino, Bologna, Aosta e L’Aquila.
- Zona F: nessun limite. Sono le zone dell’arco alpino
Le strutture esentate
Le riduzioni comprendono delle esenzioni, nello specifico non sono applicate a quelle strutture usate come ospedali e case di cura (compresi ricoveri per anziani, minori e quelle adibite per il recupero di dei tossicodipendenti e soggetti affidati a servizi sociali pubblici).
Inoltre sono esenti gli edifici usati per le rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali, qualora non siano ubicati all’interno di stabili condominiali. Ma anche in quegli edifici usati come scuole materne o nido, piscine, saune o quelle preposte per attività industriali oppure artigianali e assimilabili.
Nel regolamento tutte le cifre dell’impatto riportano ad una cifra potenzialmente vicina ai 5,3 miliardi di metri cubi di gas, non dimenticando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonti differenti rispetto al gas e risparmi legati al contenimento del riscaldamento.