Chirurgia estetica: non può essere esente dall’Iva, il fatto

Pagamento Iva per la chirurgia estetica - Fonte AdobeStock
Pagamento Iva per la chirurgia estetica – Fonte AdobeStock

Partendo da un attuale fatto di cronaca, è stato ribadito recentemente che la chirurgia estetica non può essere esente dall’Iva.

Dal momento che spesso la chirurgia estetica si muove nel campo minato del benessere mentale di un paziente, cerchiamo di capire quando può essere applicata e quando no.

Di recente a causa di una serie di sentenze e ricorsi che hanno visto coinvolto un medico chirurgo, si è parlato a lungo dei casi in cui l’Iva deve essere applicata o meno per quanto riguarda i trattamenti estetici. È infatti importantissimo fare chiarezza, dal momento che spesso sono correlati al benessere mentale del paziente.

Chirurgia estetica, il fatto di cronaca che  ha fatto discutere

Tutto il dibattito attorno al pagamento dell’Iva nel caso di un intervento di natura estetica, prende le mosse dalla vicenda di un medico che aveva compilato diverse ricevute per le proprie prestazioni senza addebitare la suddetta tassa.

Chirurgia estetica - Fonte AdobeStock
Chirurgia estetica – Fonte AdobeStock

Dopo i controlli della Guardia di Finanza è iniziato un lunghissimo iter fatto di sentenze e ricorsi, dove di volta in volta si stabiliva prima che un intervento di chirurgia estetica, essendo fatta per ristabilire l’equilibrio mentale del soggetto, non debba prevedere l’Iva, o si affermava l’esatto contrario – data l’impossibilità di stabilire se davvero il benessere psicologico era contemplato nella prestazione.

Dopo numerosi passaggi, infine, la Corte di Cassazione ha deliberato che è necessario ridurre il campo di esenzione dall’Iva per motivazioni molto specifiche. Vediamo dunque in quali casi si paga e quanto si è esentati completamente.

Chirurgia estetica: l’Iva si paga o no?

Per capire quando si debba applicare il pagamento dell’Iva e quando invece il paziente è esentato è fondamentale capire la natura oggettiva del trattamento, ovvero quando l’intervento segue una diagnosi molto precisa che attesta ci siano validi motivi di salute per eseguire la procedura.

Protesi per chirurgia estetica - Fonte AdobeStock
Protesi per chirurgia estetica – Fonte AdobeStock

Se, dunque, viene effettuata la blefaroplastica perché a tutti gli effetti il paziente ha il campo visivo ridotto a causa del cedimento della palpebra, l’Iva non deve essere applicata. Se, al contrario, si richiede un intervento di mastoplastica additiva perché la paziente sente di avere bisogno di un seno più grande, l’intervento potrebbe non essere considerato terapeutico.

Da questo si evince che il contribuente, da oggi in poi, dovrà dimostrare i presupposti che legittimano la richiesta di trattamento fiscale agevolato – ovvero presentare la documentazione che attesta l’effettivo “bisogno” del trattamento per fini terapeutici.