Cartelle esattoriali, finalmente non dovrai più pagarle: grande regalo per tutti gli Italiani
In arrivo la sanatoria delle cartelle esattoriali, introdotta dell’esecutivo Meloni. Ma la confusione è ancora tanta, in merito a debiti e pendenze tributarie e fiscali in atto. Così come, ancora, per tasse e imposte ancora da pagare. In altri termini, fino a che punto arriva la sanatoria?
Si dovrebbe dire addio ai fermi amministrativi e ai pignoramenti, ma a partire da quando, e per quali atti? Su quali debiti si potrà usufruire di agevolazioni e sconti?
La materia su cui il provvedimento è intervenuto è davvero vasta, e inoltre, cosa si prevede per i provvedimenti già menzionati, e che ora sono attuati da Agenzia delle Entrate riscossione, e prima da Equitalia?
I chiarimenti in materia
Quali sono dunque i chiarimenti da anteporre alla faccenda? Ci chiederemo in particolare quali debiti debbano essere sanati. La questione riguarda i debiti di diversa origine con gli Enti pubblici. Fanno eccezione eventuali aiuti di Stato indebitamente percepiti, ma anche l’evasione (già accertata o presunta) dell’IVA, oltre agli oneri amministrativi accessori a sentenze di natura penale.
Esclusi tali tipologie di debito con il settore pubblico, per il resto gli altri provvedimenti sono idonei a rientrare sotto l’operato della sanatoria. Ma vi sarebbe altresì un’ulteriore distinzione da tirare in ballo. Sebbene tutti gli altri siano idonei non vuol dire che vi rientrino tutti indistintamente, e vi è infatti un ulteriore criterio da dover considerare.
In pratica, i debiti non ancora cartellizzati, finiranno col dover essere pagati comunque. Qualora, ad esempio, sia stato omesso il pagamento di uno degli ultimi bolli auto, non è probabile che il medesimo risulti cartellizzato. Il fattore da tenere in considerazione è la data in cui il debito sia venuto ad esistenza.
Ciò detto, cosa accade con i provvedimenti amministrativi? La sanatoria influirà sul fermo amministrativo dell’auto soltanto se lo stesso non abbia ancora trovato esecuzione, vale a dire che non sia subentrato nel frattempo il preavviso di fermo, che dà il via all’esecutività del provvedimento.
Per i pignoramenti di pensioni, stipendi e conti corrente, andrà avanzata una domanda per la sospensiva, laddove già avviati dall’organo concessionario. Se ad essere subentrato è il solo preavviso, si può bloccare l’esecuzione forzata con l’adesione espressa alla rottamazione delle cartelle.
Se è vero, comunque che gli altri provvedimenti possono essere bloccati con sospensiva, è anche vero che, fra i provvedimenti già avviati, apparirà difficile la sospensione di uno prevedente la vendita all’incanto di un bene.