Quando le spese del condominio non sono da pagare
Pagare il condominio è una di quelle spese che più soffriamo: scopriamo quando possiamo evitare questa spesa!
All’interno di un condominio, tutti i condomini devono assolvere a lavori che comprendono quelle zone comuni, considerando i millesimi degli appartamenti di proprietà e il livello di utilizzo del bene in questione. Ma ci sono casi specifici in cui è possibile essere esenti dal pagamento delle spese condominiali? Scopriamolo insieme!
Prima di tutto chiariamo la questione facendo un passo indietro, di cosa parliamo quando ci riferiamo alle spese condominiali. Considerando l’articolo 1104 c.c., i condomini sono obbligati a pagare le spese del condominio di quelle zone usate in condivisione. Nello specifico possono essere spese di ordinaria amministrazione, a carico dell’inquilino (luce, acqua, riscaldamento e manutenzione dei servizi) e straordinaria amministrazione a carico del proprietario, come interventi sul tetto o facciata del palazzo.
Spese condominiali: facciamo chiarezza
Il Codice Civile sancisce che l’amministratore che si occupa del condominio è incaricato al controllo dei pagamenti delle spese condominiali. Per quegli inquilini che non pagano, quindi morosi l’amministratore deve può attuare la riscossione forzata dell’importo dovuto. Qualora ciò non venisse gli altri condomini potrebbero chiedere anche il risarcimento dei danni.
Torniamo al cuore della questione: quando possiamo sottrarci dal pagamento delle spese condominiali. I casi sono specifici e li riportiamo:
- Delibera illegittima o nulla: nel primo caso, può essere impugnata entro 30 giorni dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti. Se non viene contestata la decisione entro questo lasso di tempo la quota deve essere necessariamente versata. Per il secondo caso invece ci si può sempre opporre al pagamento delle spese. Basta far valere la nullità della delibera assembleare!
- Innovazioni voluttuarie: sono quelle modifiche materiali o funzionali che hanno l’obiettivo di miglioramento. L’art. 1121 c.c., sostiene che queste modifiche sono voluttuarie, quindi non indispensabili all’uso dei beni condominiali, di fatto possono essere oggetto di rinuncia.
- Tabelle millesimali sbagliate: in casi del genere è opportuno procedere con una revisione delle tabelle in questione. Bisogna considerare però che la rettifica vale solo per il futuro.