Hai vicini rumorosi e molesti? Puoi chiedere in molti casi il risarcimento.
Oggi ci occupiamo di rumori molesti e del disturbo che essi arrecano alla tua quiete. Soprattutto ci occupiamo di come fermare i vicini rumorosi. Quali sono le tutele legali in tuo favore? Puoi agire in ogni caso?
In questa piccola guida opteremo per una rassegna comprendente questi temi, che sia più esauriente possibile. In particolare, oltre quali limiti si può esperire un’azione, nel civile o nel penale, e come richiedere il risarcimento laddove sia previsto.
Cosa fare dunque, in presenza di vicini chiassosi o rumorosi? Innanzitutto esistono le tutele legali, che per come accennato sono sia nell’ambito del diritto civile che in quello del diritto penale. Sul piano civile, vi rientra il concetto di tutela aquiliana del danno, sulla base dell’art. 2.043 del Codice Civile. La stessa comporta l’insorgenza, in capo a chi subisce un torto, a ricevere un correlativo risarcimento.
Ma ad essere messa in risalto, sempre sul piano civilistico, la lettura congiunta fra l’art. 2043 e l’art. 844. Sulla base di quest’ultimo, il proprietario del fondo può usufruire come meglio crede della sua proprietà. Pone poi in evidenza delle limitazioni. Esse fanno riferimento alle emissioni di fumo, calore, scuotimento o rumore. Tali emissioni non sono del tutto vietate, ma concesse nella misura della normale tollerabilità.
Per la definizione della normale tollerabilità, soglia superata la quale si ha diritto al risarcimento, influiscono determinati fattori. Anzitutto la condizione in cui riversano i luoghi, e poi la necessità di contemperare le esigenze di produzione con le ragioni attinenti alla proprietà. Sembrerebbe così che la determinazione della normale tollerabilità non sia affatto agevole.
Ma in realtà vi sono ulteriori fattori, al subentrare dei quali si qualificano con obiettività i rumori molesti. È sufficiente che vi sia un rumore di sottofondo superiore a 3 decibel in orario notturno. Parimenti, che il rumore di sottofondo superi i 5 decibel di soglia, laddove si verifichi durante il giorno. Contro i disturbi di questo genere, si può ricorrere all’azione inibitoria, per impedire che la rumorosità o chiassosità continuino.
A ciò si affianca l’azione di risarcimento del danno ingiusto, che sia esso causato da dolo o colpa altrui. Nell’ipotesi specifica, si prefigura un risarcimento danni per il disturbo arrecato alla quiete o al riposo, ma anche alla salute psicofisica in generale (in quest’ultimo caso si dovrà comunque dimostrare il nesso causale tra la rumorosità e l’insorgenza di tali disturbi, diversi da quelli arrecati alla quiete o al riposo).
Nel caso in cui i rumori e gli schiamazzi provengano da un locale aperto al pubblico e siano tali da arrecare disturbo oltre la soglia, vi è anche la responsabilità penale da parte del gestore del locale.